REGOLAMENTO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CAVALIERI DELL’ORDINE DI VITTORIO VENETO (ANCOVV)
REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DELLO STATUTO
Art. 1 – Scopi
L’ ANCOVV è un’associazione memorialistica posta sotto la vigilanza del Ministero della Difesa con il quale ha dovere di piena collaborazione al fine di svolgere la propria attività di Istituto. Attraverso le proprie articolazioni periferiche, si propone il perseguimento degli scopi associativi assumendo iniziative atte a rendere operanti le norme di cui all’art. 3 dello Statuto:
- costituendo fondi per lo svolgimento delle attività sociali;
- stipulando convenzioni commerciali, assicurative, bancarie, medico-sanitarie, turistico-ricreative e culturali a favore dei Soci,
- sviluppando iniziative culturali, artistiche, didattiche, memorialistiche, editoriali e di comunicazione a norma dell’art. 4 dello Statuto,
- collaborando – con appositi accordi e convenzioni – alla gestione di strutture per la conservazione della memoria dei Cavalieri di Vittorio Veneto e di strutture culturali quali musei e pinacoteche.
L’ ANCOVV, secondo le previsioni dell’art. 1, è apolitica e apartitica e non è soggetta ad alcun vincolo di carattere politico pur richiamandosi alla stretta osservanza delle leggi dello Stato. L’apoliticità dell’ANCOVV impegna ogni iscritto a non portare nell’Associazione le proprie posizioni politiche e la relativa propaganda. Le manifestazioni dell’ANCOVV non debbono, conseguentemente, in nessun caso, essere strumentalizzate a fini politici. Il socio non può indossare la divisa sociale in occasione di manifestazioni a carattere politico. Nelle sedi sociali non possono – in nessun caso – essere svolti dibattiti o attività di propaganda politica. Il Socio titolare di incarichi in seno al Consiglio Direttivo Nazionale che si candida alle elezioni politiche o amministrative deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale stesso. Qualora rivesta cariche sociali nazionali (Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere) è automaticamente sospeso dagli incarichi. In caso di elezione decade dagli incarichi ricoperti in seno al Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 2 – Bandiere nazionali, Gonfaloni (Labari) e Distintivi
Le Bandiere nazionali e i Gonfaloni e i Labari che l’Associazione e le proprie articolazioni territoriali sono autorizzate ad usare devono essere acquistate a loro spese o accettate in dono da Enti militari e civili, da comitati locali o da privati cittadini di specchiata moralità. La stessa normativa vale per i labari delle articolazioni estere. Quando il Gonfalone o il Labaro muovono per raggiungere il posto assegnatogli devono ricevere gli onori. Gli stessi onori competono quando passano davanti alla guardia schierata. I Soci di scorta d’onore devono indossare l’uniforme sociale. Il Gonfalone deve avere le caratteristiche stabilite dall’art. 2 commi a) e d) dello statuto. Il distintivo sociale deve essere conforme al modello vistato dal Ministero della Difesa, come previsto dall’art.7.
Art. 3 – Uniforme sociale
L’abbigliamento sociale che può essere indossato nello svolgimento delle attività istituzionali è descritto nell’allegato a)
Art. 4 – Ammissione dei soci
L’ammissione alla carica di Socio avviene su domanda scritta del richiedente trasmessa, anche attraverso strumenti digitali, all’esame del Consiglio Direttivo Nazionale che, in assenza di motivi ostativi, la approva. Il Socio è tenuto al pagamento della quota associativa annuale. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 (trenta) giorni, al Collegio Nazionale dei Probiviri. Il nuovo socio è tenuto al pagamento della quota sociale entro 15 giorni dopo la formale accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 5 – Gratuità delle cariche sociali
Tutti i Soci prestano la loro opera a titolo gratuito. Ai Soci che ricoprono cariche sociali o che svolgono particolari incarichi per l’Associazione, compete il rimborso delle spese, documentate, sostenute per i doveri d’ufficio e approvate dall’organo collegiale di cui fanno parte o dall’organo istituzionale che ha conferito l’incarico.
Art. 6 – Gerarchie sociali
Le gerarchie sociali connesse alle cariche istituzionali sono esclusivamente di funzione e non di grado.
Art. 7 – Disciplina e Procedure
I provvedimenti disciplinari di cui all’art. 10 dello Statuto vengono adottati dal Consiglio Direttivo Nazionale come previsto dallo stesso art. 10 dello Statuto. Presupposto per la loro adozione è l’esistenza di uno dei comportamenti indicati al primo comma del medesimo art. 10. I provvedimenti in oggetto si basano, quindi, sulla valutazione degli elementi soggettivi e oggettivi di un fatto che possa configurare l’ipotesi perseguibile disciplinarmente. Le procedure disciplinari di qualsiasi grado debbono essere ragionevolmente rapide. A ciascun titolare dell’azione disciplinare è vietato adottare provvedimenti suggeriti da qualsiasi motivo che non sia attinente ai criteri enunciati al richiamato art. 10 dello Statuto e di usare, nell’infliggere il provvedimento, forma e modi lesivi della dignità del Socio interessato. Il Socio sottoposto a procedimento disciplinare, anche se si dimette, viene considerato appartenente all’Associazione fino alla conclusione del procedimento stesso. Nel caso di infrazioni di lieve entità passibili di «ammonizione verbale» o «censura scritta», il titolare dell’azione disciplinare potrà adottare direttamente il relativo provvedimento dopo aver sentito l’interessato. Titolari dell’azione disciplinare, in caso di infrazione di lieve entità, possono essere le articolazioni locali dell’ANCOVV.
Le fasi del procedimento per l’irrogazione delle sanzioni più gravi ovvero «sospensione» ed «espulsione» sono le seguenti:
- cognizione del fatto passibile di sanzione disciplinare da parte dell’organo competente ad infliggerla, direttamente o a seguito di segnalazione di altri titolari degli organismi associativi;
- valutazione del fatto cognito e formulazione per iscritto delle contestazioni al manchevole con indicazione del termine per la presentazione delle eventuali giustificazioni. Le contestazioni devono esplicitare, con assoluta chiarezza, le norme violate;
- esame delle giustificazioni ricevute ed eventuale richiesta al manchevole di ulteriori elementi giustificativi, con indicazione del termine per la risposta;
- trasmissione degli atti, in ragione della rispettiva competenza, al Consiglio Direttivo Nazionale. Quest’ultimo può, ove ritenuto opportuno, convocare il manchevole per l’acquisizione di ulteriori elementi. In caso di convocazione, il manchevole potrà farsi assistere da un difensore scelto tra i soci, con almeno un anno solare di iscrizione;
- esame e decisioni conclusive da parte del titolare dell’azione disciplinare;
- comunicazione scritta al manchevole (raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC) delle decisioni adottate. La sanzione disciplinare, qualora adottata, dovrà essere adeguatamente motivata con la precisa e chiara indicazione, ancorché sintetica, delle norme violate. La comunicazione stessa dovrà altresì contenere l’indicazione della facoltà di ricorrere contro il provvedimento alle Autorità e nei termini stabiliti dall’art. 10 dello Statuto.
Art. 8 – Ricorsi
Per i ricorsi avverso provvedimenti disciplinari la competenza spetta al Collegio Nazionale dei Probiviri e valgono le norme di cui all’art. 10 dello Statuto. Il Collegio Nazionale dei Probiviri accerta i requisiti di ricevibilità e ammissibilità del ricorso e dispone eventuali nuovi accertamenti, qualora li ritenga necessari. L’esito del ricorso sarà comunicato, all’interessato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC (Posta Elettronica Certificata). Per conoscenza ai livelli gerarchici interessati.
Art. 9 – Attestati di benemerenza e titolo di Cavaliere Onorario e Presidente Onorario
Sono riconoscimenti che possono essere concessi in favore di Enti, persone e Soci particolarmente meritevoli o che si siano distinti per attaccamento all’Istituzione o per efficace azione organizzativa o che abbiano procurato al Sodalizio benefici o vantaggi di un qualche rilievo. Le proposte motivate vanno inviate alla Presidenza Nazionale. La concessione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale anche su proposta delle articolazioni locali dell’Associazione. La Presidenza Nazionale rilascia l’attestato su proprio modello che sarà consegnato all’interessato. A enti, persone e Soci meritevoli o distintisi per i motivi di cui al presente articolo può essere conferito il titolo di Cavaliere Onorario dell’ANCOVV. Il conferimento dell’Attestato di benemerenza o del titolo di Cavaliere Onorario non attribuisce la qualità di Socio, salvo il rispetto delle norme di cui al precedente art. 4. Enti, persone e Soci meritevoli cui sia stato conferito il titolo di Socio Onorario nelle more dell’approvazione del presente regolamento, possono ora fregiarsi del titolo di Cavaliere Onorario. Al Sindaco Pro Tempore della Città di Vittorio Veneto va il titolo di Presidente Onorario pro tempore dell’ANCOVV. Tale titolo non comporta la qualifica di socio.
Art. 10 – Funzionamento del Consiglio Direttivo Nazionale
I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, che non possono intervenire alle riunioni del Consiglio, hanno facoltà di comunicare per iscritto il proprio avviso sulle questioni all’ordine del giorno formulando, ove lo credano, osservazioni e proposte che, in apertura di seduta, vengono portate a conoscenza dei Consiglieri nazionali presenti per un’eventuale valutazione in sede di delibera. Per ogni riunione viene redatto, in apposito registro, verbale riassuntivo, sottoscritto dal Presidente nazionale e dal Segretario Nazionale. La data e l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio nazionale sono, dall’Ufficio di Segreteria Nazionale, comunicate – anche per via telematica – almeno dieci giorni prima della data in cui le riunioni stesse dovranno essere tenute. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a più breve termine anche per via telematica. Per le riunioni del Consiglio Nazionale non sono ammesse deleghe. Il Presidente e i vicepresidenti, il Segretario Nazionale sono eletti fra i membri del Consiglio Direttivo Nazionale. Onde garantire il regolare funzionamento del Consiglio Direttivo Nazionale, il Presidente e i Vicepresidenti, sono tenuti a presenziare di persona alle riunioni del consiglio stesso. Non è consentita la partecipazione per via telematica. Devono inoltre garantire, almeno una volta al mese, durante gli orari di apertura, la presenza presso la Sede Nazionale di Vittorio Veneto da attestarsi con firma nell’apposito registro presenze. Il Consiglio Direttivo Nazionale può affidare a Soci qualificati, a esperti, a professionisti e a soggetti giuridici esterni lo studio e la gestione di problemi tecnico-amministrativi e la organizzazione di particolari attività dell’Associazione, quali la tenuta dei bilanci, del registro soci, le incombenze fiscali e lo svolgimento di incarichi di consulenza. Ogni singola carica sociale può essere rivestita per un massimo di due mandati salvo che in mancanza di candidati. Il Consiglio direttivo nazionale si riunisce ogni primo martedì del mese salvo impedimenti o festività.
Art. 11 – Ufficio di Presidenza e Ufficio di Segreteria
L’Ufficio di Presidenza assiste il Presidente Nazionale e i Vice-Presidenti negli affari di ordinaria amministrazione. I membri dell’Ufficio di Presidenza sono scelti – nella misura necessaria – tra i Soci. Articolazioni dell’Ufficio di Presidenza sono l’Addetto Stampa, il Social Media Manager, e l’Alfiere scelti sempre tra i Soci. La comunicazione esterna è gestita dal Presidente Nazionale, dal Segretario Nazionale e dai Vice-presidenti, che si avvalgono dell’Addetto Stampa e del Social Media Manager. L’Alfiere ha il compito di presenziare alle cerimonie portando il Gonfalone o la Bandiera.
L’Ufficio di Segreteria garantisce l’apertura della sede negli orari e nei giorni previsti e collabora con il Segretario Nazionale nel disbrigo delle attività amministrative ordinarie e nella gestione della segreteria secondo quanto previsto dall’art. 19 dello Statuto. I membri dell’Ufficio di Segreteria sono scelti tra i Soci. La segreteria dell’Associazione deve essere aperta al pubblico almeno tre giorni la settimana anche per gestire i rapporti con i soci, con le articolazioni periferiche dell’ANCOVV e per provvedere alle procedure di tesseramento.
Art. 12 – Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile per un secondo mandato. È il legale rappresentante dell’associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’associazione. In sua assenza, è sostituito da uno dei Vicepresidenti Nazionali
Art. 13 – Segretario nazionale
Il Segretario Nazionale ha la direzione e la responsabilità della Segreteria dell’Associazione e redige i verbali del Consiglio nazionale. Può rappresentare l’associazione in occasione di cerimonie ed eventi quando il Presidente o i Vice presidenti siano impossibilitati ad intervenire.
Art. 14 – Tesoriere
Riscuote le somme in entrata rilasciandone ricevuta. Provvede ad effettuare i pagamenti autorizzati dal Consiglio Direttivo Nazionale, ritirandone quietanza. Procede a tutti gli acquisti necessari per il funzionamento degli uffici dell’Associazione e sorveglia la regolare tenuta dell’inventario. Versa le somme riscosse sul conto corrente postale o bancario intestato all’Associazione. Ad ogni riunione del Consiglio nazionale comunica la situazione di cassa dell’Associazione. Per i bisogni ordinari di spesa ha facoltà di disporre di una somma in contanti non superiore a euro 500 (cinquecento) sui fondi dell’Associazione.
Art 15 – Articolazioni periferiche dell’ANCOVV
- SEZIONI PROVINCIALI. L’Associazione Nazionale dei Cavalieri dell’Ordine di Vittorio Veneto, si articola a livello regionale in SEZIONI PROVINCIALI E COMITATI COMUNALI. Ogni sezione provinciale è dotata di autonomia amministrativa ed economica rispetto alla sede nazionale, con propria partita iva, codice fiscale e conto bancario e/o postale. Le cariche sociali all’interno di ogni sezione provinciale sono il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere che vengono votati fra i membri dal CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE formato da 7 consiglieri. Al consiglio direttivo provinciale sono eleggibili i soci in regola con il pagamento della quota annuale. Il consiglio direttivo provinciale rimane in carica per tre anni. Ogni singola carica sociale in seno alla sezione provinciale può essere rivestita per un massimo di due mandati. Le sezioni provinciali custodiscono il labaro provinciale dell’ANCOVV che fanno realizzare secondo le previsioni dell’allegato A) al presente regolamento e ne curano la partecipazione alle cerimonie e agli eventi dove la presenza di detto Labaro sia richiesta. La sezione provinciale di Treviso ha sede a Vittorio Veneto. L’apertura ogni sede provinciale deve essere formalmente autorizzata al Consiglio Direttivo Nazionale.
- FEDERAZIONI REGIONALI. L’ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI PROVINCIALI elegge Il Presidente e il Vicepresidente della FEDERAZIONE REGIONALE. Il presidente regionale – o il suo vicepresidente, in caso di impedimento del primo – ha compito di rappresentare la regione di appartenenza in seno all’Assemblea Nazionale (Assemblea dei Soci) dell’ANCOVV come definita in base alle previsioni degli artt. 13 e 14 dello statuto. Le cariche sociali all’interno di ogni Sezione Regionale sono il Presidente, i due Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere. Sono eleggibili tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni singola carica sociale in seno alla Sezione Regionale può essere rivestita per un massimo di due mandati. La FEDERAZIONE REGIONALE custodisce la Bandiera Regionale dell’ANCOVV che fa realizzare secondo le previsioni dell’allegato A) al presente regolamento e ne cura la partecipazione alle cerimonie e agli eventi dove la presenza di detta bandiera sia richiesta anche avvalendosi della collaborazione delle Sezioni Provinciali o dei Comitati Comunali. Ogni Sezione Regionale è dotata di autonomia amministrativa ed economica rispetto alla sede nazionale, con propria partita iva, codice fiscale e conto bancario e/o postale. L’apertura ogni Federazione Regionale deve essere formalmente autorizzata al Consiglio Direttivo Nazionale.
- DELEGAZIONI COMUNALI. Le sezioni provinciali, possono organizzare attività a livello comunale avvalendosi dei soci dell’ANCOVV residenti nei diversi comuni della provincia di pertinenza i quali possono organizzarsi in Delegazioni Comunali guidate da un Presidente residente nel comune interessato ed eletto tra i soci i parimenti residenti in detto comune ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Le cariche sociali all’interno di ogni Delegazione Comunale sono il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere che vengono votati dai membri dal Consiglio direttivo Comunale formato da cinque soci. Al consiglio direttivo sono eleggibili tutti i soci residenti nel comune ed in regola con il pagamento della quota annuale. Il consiglio direttivo comunale rimane in carica per tre anni. Ogni singola carica sociale in seno alla Delegazione Comunale può essere rivestita per un massimo di due mandati. Le delegazioni Comunali custodiscono il labaro comunale dell’ANCOVV che fanno realizzare secondo le previsioni dell’allegato A) al presente regolamento e ne curano la partecipazione alle cerimonie e agli eventi dove la presenza di detto Labaro sia richiesta. Ogni Delegazione Comunale è dotata di autonomia amministrativa ed economica, con propria partita iva, codice fiscale e conto bancario e/o postale. Dell’apertura di ogni nuova Delegazione Comunale deve essere data comunicazione scritta alla Presidenza Nazionale da parte della Sezione Provinciale competente per territorio
- Tutte le attività di natura amministrativa ed economica collegate alla presenza alle diverse cerimonie della Bandiera regionale e dei labari provinciali e comunali vengono gestite dalle sezioni regionali e provinciali, che si fanno carico di ogni onere e spesa non essendo previsti rimborsi da parte dell’ANCOVV.
- Le operazioni elettorali da svolgersi in seno alle Federazioni Regionali, alle Sezioni provinciali e alle Delegazioni Comunali avvengono – a scrutinio segreto – come segue: assume la presidenza del seggio elettorale il Socio più anziano che nomina due scrutatori. Vengono proclamati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. Sono candidabili tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa. I nominativi e i recapiti degli eletti devono essere comunicati alla Presidenza Nazionale.
Art. 16 – Assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale di cui all’art.13 dello Statuto, altresì definita Assemblea dei Soci al successivo art. 14, viene convocata almeno una volta l’anno dal Consiglio Direttivo Nazionale, ai sensi dell’art. 20 del Codice Civile. Le riunioni dell’assemblea possono essere ordinarie o straordinarie, da convocarsi secondo le previsioni dell’art. 14 dello statuto. Ne fanno parte i presidenti delle Federazioni Regionali e i Membri del Consiglio Direttivo Nazionale. All’Assemblea Nazionale compete l’elezione da 5 (nove) a 7 (sette) membri del Consiglio Direttivo Nazionale (come da art. 16 dello Statuto), l’approvazione del Bilancio Preventivo e del Regolamento dell’ANCOVV
Art. 17 – Elezione del Consiglio Direttivo Nazionale
Per le operazioni di elezione dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale che avvengono in seno all’Assemblea Nazionale, assume la presidenza del seggio elettorale il Socio più anziano che nomina due scrutatori scelti fra i partecipanti all’Assemblea Nazionale. Vengono proclamati eletti i candidati Consiglieri Nazionali che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. Sono candidabili tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa. Il verbale, redatto dal presidente del seggio elettorale, sarà trasmesso al Ministero della Difesa. La Presidenza Nazionale provvede rendere noti i risultati della votazione tramite pubblicazione sul proprio sito internet, diffusione di apposito comunicato stampa e affissione nella Sede Nazionale, in Piazza del popolo 13 a Vittorio Veneto.
Art. 18 – Quota Associativa
La misura della quota associativa è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale e viene pubblicata sul sito ufficiale dell’ANCOVV. Le quote associative devono essere versate dai Soci in un’unica soluzione. Ogni Socio ha l’obbligo entro il mese di marzo, di rinnovare la tessera e di versare l’importo della quota. Decorso tale termine il socio avrà tempo fino al termine del successivo mese di aprile per regolarizzare la propria posizione. Decorso anche tale termine il soggetto moroso sarà cancellato dal registro dei soci con provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale. In nessun caso si potrà far luogo alla restituzione di quanto versato.
Art. 19 – Tessera associativa
La tessera, che costituisce il solo documento attestante l’appartenenza all’Associazione, deve essere rinnovata ogni anno, mediante l’applicazione di appositi bollini. Al Socio cui sarà rilasciata una nuova tessera, per deterioramento, smarrimento od esaurimento dello spazio per i bollini, sarà ritirata quella scaduta che, sotto la responsabilità del Presidente della Sezione Provinciale, dovrà essere distrutta. In caso di espulsione, l’interessato ha l’obbligo morale di restituire il documento.
Art. 20 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore all’atto dell’approvazione da parte dell’Assemblea Nazionale.