Associazione Nazionale Cavalieri dell’Ordine di Vittorio Veneto

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CAVALIERI DELL’ORDINE DI

VITTORIO VENETO – VICTORIA NOBIS VITA

EX COMBATTENTI DELLA GUERRA 1915-18

Art. 1

L’associazione è stata costituita il 20 gennaio 1970 in Genova, con atto ai rogiti del Notaio Giuliano Dodero, n. 4038 del fascicolo n. 32383 del repertorio, con l’originaria denominazione di “ASSOCIAZIONE NAZIONALE CAVALIERI DELL’ORDINE DI VITTORIO VENETO – VICTORIA NOBIS VITA – EX COMBATTENTI DELLA GUERRA 1915-18”, che permane, salvo l’utilizzo della forma abbreviata “ASSOCIAZIONE NAZIONALE CAVALIERI DELL’ORDINE DI VITTORIO VENETO”.

L’associazione sorge originariamente con idealità e finalità patriottiche, da attuarsi con istituzioni culturali, artistiche, educative e morali a carattere popolare, per diffondere tra i cittadini il sentimento di amor di Patria, secondo quanto previsto all’art. 52 della Costituzione della Repubblica Italiana e per mantenere sempre vivo il ricordo della gloriosa epopea della Prima guerra mondiale.

L’associazione, apartitica e apolitica, ha durata illimitata nel tempo ed è senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Capo III, artt. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2

L’associazione ha la sua sede nazionale nella Città di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso e non può essere, per nessuna ragione, ubicata in altra città o Provincia. Il gonfalone dell’associazione presenta:

  1. a) la parte anteriore di colore azzurro recante lo stemma dell’associazione, identico a quello della Città di Vittorio Veneto, con la sovrapposizione dell’elmetto del combattente al centro della croce e la dizione: “Associazione Nazionale Cavalieri dell’Ordine di Vittorio Veneto – Victoria nobis vita – Combattenti guerra 1915-18”;
  2. b) la parte posteriore con i colori della bandiera italiana posti verticalmente.

Il labaro è conforme al modello già vistato dal Ministero della Difesa.

Art. 3

L’Associazione è, idealmente, il «luogo della memoria» nel quale viene mantenuto vivo il ricordo di quanti combatterono su tutti i fronti della Grande Guerra e, con particolare riferimento ai combattenti italiani, a quanti furono insigniti del titolo di “Cavalieri di Vittorio Veneto” o non poterono ottenere detta onorificenza perché caduti o dispersi in battaglia o perché, reduci, vennero a mancare prima del 1968, anno nel quale il riconoscimento fu istituito. L’Ordine di Vittorio Veneto è un’istituzione onorifica italiana che raggruppa i decorati della croce al merito di guerra, costituita dalla sola classe di Cavaliere di Vittorio Veneto, istituita con Legge 18 marzo 1968 n. 263 “Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti”, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 86 del 2 aprile 1968. L’Associazione persegue i valori di civiltà e democrazia nei quali il nostro Paese si identifica. L’associazione, si propone di: 1) mantenere alto lo spirito delle patrie tradizioni e perpetuare la memoria dei gloriosi Caduti della guerra 1915-1918 e di tutte le altre guerre combattute dalle Forze Armate italiane; 2) esaltare con la parola, con l’esempio e con le opere di propaganda, il valore e le virtù del popolo italiano; 3) promuovere tutte le iniziative atte a difendere e a realizzare tra gli associati, i cittadini e in particolare i giovani, i principi di solidarietà nazionale, tenere vivo tra i soci il culto della Patria e il senso dell’onore e del dovere in ogni atto della loro vita privata e pubblica; 4) onorare la memoria dei Cavalieri dell’Ordine di Vittorio Veneto, istituito ai sensi della Legge 18 marzo 1968 n. 263 “Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti”; 5) difendere l’unità e i valori della Nazione e della Costituzione Repubblicana; 6) svolgere attività di ricerca e divulgazione storico/scientifica, allo scopo di rafforzare e fornire materiale utile per consolidare il legame generazionale e la conoscenza storica sulla Grande Guerra; 7) curare e tutelare l’archivio storico dell’associazione, anche reperendo e archiviando la memoria fisica (diplomi, medaglie, documenti, ecc.) di quanti, discendenti degli appartenenti all’Ordine, le vogliano cedere e/o vendere o desiderino donarle.

Art. 4

L’associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

– organizzazione e promozione di corsi, seminari, conferenze, convegni, viaggi, ritiri, proiezioni, concerti, attività culturali, artistiche e sportive;

– realizzazione, produzione, divulgazione e distribuzione di filmati video, siti web e altri prodotti sia video che audio e/o qualsiasi altra attività funzionale agli scopi associativi, compresa la realizzazione e cura di pubblicazioni cartacee, libri e periodici;

– assegnare riconoscimenti a quanti (soci e non) si distinguano nella promozione degli scopi statutari.

L’associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi associativi e potrà aderire e integrarsi con altre organizzazioni perseguenti le stesse finalità per il raggiungimento dello scopo associativo.

A solo titolo esemplificativo potrà:

– editare e gestire in proprio o per conto terzi strumenti mediatici (giornali, opuscoli, internet, ecc.);

– effettuare l’acquisto, la vendita, il restauro, la locazione di mobili e immobili contraendo mutui attivi e passivi, assumendo finanziamenti, prestando garanzie reali e personali, operando con istituti bancari nei modi necessari alla realizzazione di quanto sopra;

– assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre organizzazioni che svolgano attività analoga o di diretto interesse, dare adesioni ad altri enti, partecipare anche con offerte economiche a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare, nei rapporti tra soci e in quelli tra essi e componenti di altre organizzazioni, i principi di cui all’oggetto sociale, intendendosi le sopra esposte attività senza limiti e confini territoriali.

L’associazione potrà usufruire di tutti i contributi e agevolazioni messi a disposizione dello Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché dai privati e da Enti Pubblici e privati, e dall’Unione Europea.

Art. 5

Possono partecipare all’associazione tutti coloro che, maggiorenni e cittadini italiani, sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e dichiarano di accettare lo Statuto e di impegnarsi a osservare le norme e i relativi Regolamenti.

Non possono essere ammessi a far parte dell’associazione coloro che abbiano riportato condanna penale passata in giudicato che importi interdizione, perpetua o temporanea, dai pubblici uffici o che incida sull’onorabilità del condannato a eccezione di coloro che abbiano ottenuto la riabilitazione.

In particolare, possono sussistere le seguenti categorie di soci:

soci effettivi: persone, enti o istituzioni, ammesse con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale;

soci benemeriti: persone, enti o istituzioni, ammesse con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale, che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico, e si siano distinti per particolari benemerenze a favore dell’associazione, a titolo di esempio non esaustivo attraverso grandi donazioni o collaborazioni significativamente offerte senza scopo di lucro. Sono esonerati dal versamento di quote annuali. La qualità di socio benemerito è compatibile con quella di effettivo, quando ne ricorrano le relative condizioni formali;

soci onorari: possono far parte dell’associazione, in qualità di soci onorari, ammesse con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale, personalità militari o civili ritenute meritevoli in relazione agli scopi e alle finalità dell’associazione. La qualità di socio onorario è compatibile con quella di effettivo, quando ne ricorrano le relative condizioni formali;

soci sostenitori: persone, enti o istituzioni, ammesse con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale, che condividono gli scopi dell’associazione e contribuiscono alla sua sostenibilità. Non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.

Le quote o il contributo associativo, così come la qualifica di socio, non sono trasmissibili.

Art. 6

L’amissione dei soci effettivi è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno 3 (tre) soci effettivi, dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 (trenta) giorni, al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 7

Tutti i soci effettivi godono dal momento dell’ammissione del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo.

I soci hanno altresì diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Allo stesso modo partecipano alle assemblee sociali i legali rappresentanti degli enti associati, o i loro delegati, che altresì godono del diritto all’elettorato attivo e passivo.

I soci hanno il diritto di essere muniti di tessera associativa e di fregiarsi del distintivo sociale conforme al modello vistato dal Ministero della Difesa.

Art. 8

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, del regolamento interno e le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Art. 9

La qualifica di socio si perde:

  1. a) per dimissioni volontarie presentate per iscritto alla Presidenza Nazionale;
  2. b) per morosità ingiustificata nel pagamento della quota sociale;
  3. c) per espulsione, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 10

Ai soci che commettono azioni riprovevoli o in contrasto con le finalità dell’associazione o che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione, il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni:

– ammonizione verbale;

– censura scritta;

– sospensione dalla qualifica di socio;

– espulsione dall’associazione.

I soci sospesi o espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 (trenta) giorni al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 11

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

– beni, immobili e mobili;

– contributi;

– donazioni e lasciti;

– rimborsi;

– attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

– ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo Nazionale che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare di destinare una quota annuale delle risorse dell’associazione al sostegno di progetti, iniziative e attività coerenti con gli scopi dell’associazione, ritenuti meritevoli di attenzione.

Art. 12

L’anno finanziario inizia il 1°(primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo Nazionale deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 13

Gli organi dell’associazione sono:

– l’Assemblea Nazionale;

– il Consiglio Direttivo Nazionale;

– il Presidente Nazionale;

– il Segretario Generale;

– il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 14

L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione ed è composta da tutti i soci effettivi, ognuno dei quali ha diritto a un voto. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale, ai sensi dell’art. 20 del Codice Civile, almeno una volta all’anno in via ordinaria, oppure quando sia necessaria o richiesta al Consiglio Direttivo Nazionale da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente, effettivamente o per delega, la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

L’assemblea straordinaria è valida se è presente, effettivamente o per delega, la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza di due terzi dei presenti.

La convocazione va fatta mediante semplice comunicazione scritta e con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell’Assemblea.

Ogni socio ha diritto a un solo voto, ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Art. 15

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

– elegge il Consiglio Direttivo Nazionale;

– elegge il Collegio Nazionale dei Probiviri;

– approva il bilancio preventivo e consuntivo;

– approva il regolamento interno.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’associazione.

All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un Presidente e un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

– 1 (uno) dal Comune di Vittorio Veneto (TV);

– 1 (uno) dalla Consulta delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Vittorio Veneto (TV);

– i rimanenti membri saranno eletti dall’Assemblea Nazionale fra i propri componenti, secondo le disposizioni del Regolamento elettorale.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio Direttivo Nazionale, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio Direttivo Nazionale.

Le adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale sono validamente costituite quando sono presenti la metà più uno dei membri e le delibere vengono assunte con il voto della maggioranza dei presenti.

I membri del Consiglio Direttivo Nazionale svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 (tre) anni.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, nella sua prima seduta, elegge il Presidente Nazionale, fino a 2 (due) Vicepresidenti Nazionali e il Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può essere revocato dall’Assemblea Nazionale con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci iscritti, presenti o per delega.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo esecutivo dell’associazione, si riunisce almeno 2 (due) volte all’anno ed è convocato:

– dal Presidente Nazionale;

– da almeno 2 (due) dei Consiglieri, su richiesta motivata;

– su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% (trenta per cento) dei soci effettivi.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’associazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

– predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea Nazionale;

– formalizzare le proposte per la gestione dell’associazione;

– compilare e modificare i regolamenti dell’associazione;

– elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

– elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;

– stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’associazione.

Art. 18

Il Presidente Nazionale dura in carica 3 (tre) anni, è rieleggibile ed è il legale rappresentante dell’associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

In sua assenza, è sostituito da uno dei Vicepresidenti Nazionali, eletti tra i membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Presidente Nazionale può delegare, per mansioni tecniche o altre particolari funzioni di rappresentanza, gli altri membri del Consiglio Direttivo Nazionale, oppure altri soci effettivi.

In caso di urgenza il Presidente Nazionale può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 19

Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale e può essere scelto anche tra soggetti esterni all’associazione. In tale caso egli partecipa, con funzione consultiva, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Segretario Generale ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, curare la conservazione, l’aggiornamento e la tenuta degli altri libri associativi e svolgere tutte le mansioni di segreteria che sono affidate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Segretario Generale è responsabile dell’amministrazione, tiene aggiornati i registri, vidimati e non, della contabilità dell’associazione. Gestisce e cura il registro di Prima Nota contabile e preleva somme di danaro dai conti correnti bancari e postali con firma congiunta del Presidente Nazionale.

Art. 20

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è organo di interpretazione statutaria e di giurisdizione interna.

Ha la funzione di dirimere eventuali controversie in materia di interpretazione ed esecuzione dello Statuto e i conflitti tra soci e organi dell’associazione ex bono et aequo senza particolari formalità procedurali, ferma fin d’ora l’inappellabilità del lodo pronunziato.

L’Assemblea elegge i Probiviri in numero di 3 (tre), tutti scelti tra gli iscritti all’albo degli avvocati, a un collegio notarile ovvero magistrati, consiglieri di Stato e docenti universitari in materie giuridiche.

I Probiviri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

I Probiviri assumono le proprie decisioni in base alla legge, allo Statuto e al Regolamento e, in caso di lacuna normativa, in base all’equità.

Tutti i soci si obbligano ad accettare il tentativo di amichevole composizione del Collegio Nazionale dei Probiviri nelle controversie di cui al presente articolo, che si dovrà concludere entro 60 (sessanta) giorni dal momento dell’avvio.

Art. 21

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’Assemblea straordinaria.

Art. 22

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, con le maggioranze di cui all’art. 21, comma 3, del Codice Civile.

Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 23

Le cariche sociali elettive sono gratuite e vengono conferite e accettate sulla base di tale premessa.

Ai soci che rivestono cariche sociali compete solo il rimborso delle spese varie, regolarmente documentate.

L’associazione può assumere dei dipendenti, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.

I rapporti tra l’associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai C.C.N.L. di settore.

I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

L’associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo.

I rapporti tra l’organizzazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

I collaboratori di lavoro autonomo sono ai sensi di legge assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 24

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.